STATUTO

KAIROS TEATRO APS

1. L’Associazione denominata “Kairos Teatro APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 17 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lavis. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Lavis non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

5. L’Associazione ha durata illimitata.

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “APS” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione dell’Associazione diventa quindi “Kairos Teatro APS”.

2.L’Associazione deve, da quel momento, utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3.In caso di cancellazione dal Runts, l’acronimo “APS” non può più essere utilizzato.

1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’Art. 5, c. 1, lett. d), i) ed u) del Codice del Terzo Settore, come di seguito elencate e specificate

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere le arti e la cultura, con particolare riguardo a quella teatrale, come strumenti di crescita personale, professionale e sociale e come forma di cittadinanza attiva;

b) promuovere e favorire, tra i soci e verso i terzi, la conoscenza, l’approfondimento, la pratica, la promozione e la diffusione dell’arte teatrale, dell’arte teatrale musicale e dell’espressione artistica in generale in tutti gli ambiti performativi, anche nel loro valore di attività lavorativa e professionale;

c) tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio, incentivando l’aggregazione e la crescita sociale, etica e culturale degli individui che vi risiedono;

d) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto per tutti gli abitanti del territorio comunale, provinciale ed extraprovinciale, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati sia pubblici, a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale, incentivando nuove realtà progettuali nell’ambito del mondo artistico;

f) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) gestione di spazi teatrali e, più in generale, culturali;

b) organizzazione e promozione di spettacoli, rassegne e festival teatrali;

c) produzione, coproduzione e distribuzione di spettacoli teatrali e musicali;

d) svolgimento di attività didattiche e di formazione in favore della collettività, mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di corsi e moduli formativi, avvalendosi, laddove opportuno, degli strumenti di comunicazione digitale a disposizione dell’Associazione;

e) produzione, coproduzione e distribuzione di spettacoli teatrali;

f) produzione, autoproduzione, noleggio, vendita e cessione di costumi teatrali;

g) promozione e organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali, quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;

h) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;

i) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi associati e volontari;

j) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell’Associazione;

k) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

l) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti e altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell’Associazione;

m) promozione, finanziamento, realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell’Associazione;

n) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L’Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione o sul rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’Art. 6 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali

c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) l’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, e deve essere informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente all’Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, che deve essere scritta e firmata e contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, che deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere alla convocazione dell’Assemblea, che deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se durante la riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

f) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente prevista.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Le votazioni si svolgono con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti persone, è facoltà dei presenti richiedere il voto a scrutinio segreto se lo richiede almeno 1/4 (un quarto) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o mediante modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità specifiche di esercizio devono essere disciplinate da un apposito regolamento.

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente prevista.

2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea al momento della nomina e dei successivi rinnovi.

3.Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per il quale ricorrono le condizioni di cui all’Art. 2382 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4.I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente, o in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età tra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;

b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;

j) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;

p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

1.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’Art. 16, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.